Benvenuto al Laboratorio Scacchistico Barese, un’associazione unica nel suo genere che rappresenta l’incrocio tra la passione per gli scacchi e l’amore per la nostra città, Bari. Siamo un’organizzazione dedicata non solo alla pratica di questo antico gioco, ma anche alla scoperta delle sue infinite possibilità, alla sperimentazione di nuove strategie e all’innovazione continua nel campo degli scacchi.
Fondato e gestito da appassionati di scacchi, il Laboratorio Scacchistico Barese è radicato nella nostra comunità e con orgoglio porta il nome di Bari, una città ricca di storia, cultura e tradizione. Ma non siamo solo un club di scacchi: siamo un laboratorio di idee, un luogo di apprendimento, di sviluppo e di crescita personale attraverso il gioco degli scacchi.
Crediamo fermamente nel potere educativo degli scacchi. Il gioco degli scacchi stimola il pensiero critico, la pianificazione strategica e la pazienza, competenze utili non solo sulla scacchiera, ma anche nella vita di tutti i giorni. Offriamo lezioni, seminari e workshop per giocatori di tutti i livelli, dai principianti agli scacchisti più esperti, con l’obiettivo di far crescere ogni individuo come giocatore e come persona.
Nel Laboratorio Scacchistico Barese, la sperimentazione è al centro di tutto ciò che facciamo. Siamo sempre alla ricerca di nuove idee, nuove strategie e nuovi modi di guardare il gioco degli scacchi. Non ci accontentiamo di seguire le convenzioni, ma cerchiamo di spingere i limiti di ciò che è possibile sullo scacchiera.
Siamo fieri di essere una parte attiva della comunità di Bari, e ci impegniamo a contribuire al benessere della nostra città attraverso il gioco degli scacchi. Invitiamo chiunque condivida la nostra passione per gli scacchi a unirsi a noi, a imparare con noi e a contribuire alla crescita del Laboratorio Scacchistico Barese.
Esplora, Sperimenta, Innova
Il Tuo Viaggio Oltre i Limiti della Scacchiera
“Esplora” suggerisce un senso di curiosità e scoperta, riflettendo la missione del Laboratorio Scacchistico Barese di spingere i giocatori a cercare nuove strategie e approcci al gioco. Questo termine invita i membri a immergersi nel mondo degli scacchi e a scoprire le sue infinite possibilità.
“Sperimenta” sottolinea l’importanza della pratica, della prova e dell’errore, e dell’apprendimento attraverso l’esperienza. Questo concetto riflette l’approccio del laboratorio che incoraggia la sperimentazione e l’innovazione nel gioco degli scacchi.
“Innova” rimarca il desiderio di spingere oltre i limiti tradizionali degli scacchi, sottolineando l’importanza dell’innovazione e della creatività. Questo termine cattura l’aspetto del laboratorio di essere un luogo dove nuove idee e strategie vengono sviluppate e promosse.
“Il Tuo Viaggio Oltre i Limiti della Scacchiera” allude all’idea che l’esperienza offerta dal Laboratorio Scacchistico Barese non si limita al gioco degli scacchi in sé, ma si estende anche alla crescita personale e alla scoperta di nuove prospettive. Questa frase suggerisce che, attraverso la partecipazione alle attività del laboratorio, i membri possono aspettarsi di vivere un’esperienza trasformativa che va oltre il semplice miglioramento delle loro abilità scacchistiche.
Il logo
Il design del logo mantiene la struttura generale del cavallo degli scacchi e il simbolo di Bari: il gallo la cui testa si sostituisce a quella del cavallo, inserendo le caratteristiche distintive come la cresta, il becco e gli occhi per rappresentare chiaramente il gallo.
Questo simboleggia la combinazione del gioco strategico e intellettuale degli scacchi (rappresentato dal cavallo) con l’orgoglio e la cultura locale di Bari (rappresentato dal gallo).
Lo stile del logo mira all’eleganza e alla raffinatezza per riflettere la natura intellettuale degli scacchi, ma con un tocco di creatività e originalità per rappresentare l’innovazione e lo spirito comunitario dell’organizzazione. Idealmente, il logo è semplice e pulito, facilmente riconoscibile, evoca un senso di comunità, apprendimento e innovazione.
Dove siamo?
ASD Laboratorio Scacchistico Barese
Via Emanuele Generale De Deo, 78
70126 – BARI – ITALIA
Orari Apertura
Gioco Libero
Lunedì 19.00 – 21.00
Martedì 17.00 – 22.00
Giovedì 18.00 – 20.30
Sabato 16.00 – 18.00
Consultare il Google Calendar per conoscere tutte le attività.
Lo Staff
Paolo Borino
Presidente
Paolo, appassionato di scacchi dal 1986, ha ricoperto ruoli di leadership in vari club scacchistici. Istruttore qualificato, ha tenuto numerosi corsi di scacchi, contribuendo alla formazione di nuovi talenti. Giocatore agonista e Candidato Maestro, ha ottenuto risultati significativi nei tornei, incluso il titolo di campione provinciale di Bari nel 2014. Oggi, organizza varie attività scacchistiche, tra cui tornei e corsi di formazione.
Piotr Michal Marczak
Responsabile Comunicazione
Piotr, appassionato di scacchi fin dalla giovane età, è una figura curiosa e poliedrica. Esperto in vari ambiti della comunicazione, utilizza le sue competenze per promuovere il gioco degli scacchi. La sua passione per gli scacchi e l’educazione si riflette nel suo impegno a creare un ambiente di apprendimento stimolante e coinvolgente per tutti i suoi studenti. Progetta e intrattiene relazioni con le istituzioni.
Francesco Materazzo
Consigliere
Vito Cassano
Consigliere
Statuto
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Laboratorio Scacchistico Barese
CAPITOLO 1: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO
Articolo 1 – Denominazione e sede
Articolo 2 – Oggetto sociale e Scopo
Articolo 3 – Durata
CAPITOLO 2: SOCI – NORME DI AMMISSIONE – DECADENZA
Articolo 4 – Soci – Domanda di ammissione
Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci
Articolo 6 – Decadenza dei soci
CAPITOLO 3: TESSERATI
Articolo 7 – Tesserati
Articolo 8 – Tesserati minorenni
CAPITOLO 4: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9 – Organi
CAPITOLO 5: L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10 – Funzionamento dell’assemblea
Articolo 11 – Diritti di partecipazione
Articolo 12 – Assemblea ordinaria
Articolo 13 – Validità assembleare
Articolo 14 – Assemblea straordinaria
CAPITOLO 6: Il CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 15 – Consiglio direttivo
Articolo 16 – Dimissioni del Consiglio Direttivo
Articolo 17 – Convocazione direttivo
Articolo 18 – Compiti del consiglio direttivo
Articolo 19 – Il presidente
Articolo 20 – Il vicepresidente
Articolo 21 – Il segretario e il Tesoriere
Articolo 22 – Obblighi di Comunicazione
CAPITOLO 7: PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI
Articolo 23 – Il rendiconto
Articolo 24 – Anno sociale
Articolo 25 – Patrimonio e il divieto di distribuire degli utili
CAPITOLO 8: LAVORATORI – VOLONTARI – DILETTANTISMO
Articolo 26 – Lavoratori e Volontari
Articolo 27 – Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
Articolo 28 – Sezioni
Articolo 29 – Clausola compromissoria
CAPITOLO 9: SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 30 – Scioglimento
Articolo 31 – Norma di rinvio
Articolo 1 – Denominazione e sede
- E’ costituita per fini sportivi senza scopi di lucro, quale Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli artt. 36 C. C. e ss., dell’art. 90 della L. 289/2002 e ss. mm. ii., del D. Lgs. 36/2021 e ss. mm. ii., nonché dell’art. 148 comma 8, del D.P.R. 917/1986 e s.m.i., l’Associazione Sportiva Dilettantistica Laboratorio Scacchistico Barese per brevità “A.S.D.” e di seguito Associazione.
- Negli atti e nella corrispondenza è consentito l’uso della locuzione “Associazione Sportiva Dilettantistica”, anche in acronimo “A.S.D.”, salvo non diversamente previsto.
- L’Associazione è costituita attualmente senza personalità giuridica, con riserva di presentare richiesta a seguito di delibera di Assemblea Straordinaria, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 39/2021.
- L’Associazione sportiva ha sede legale in Via Generale Emanuele De Deo 78 – 70126 BARI, fermo restando quanto previsto dai successivi commi.
- L’Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, sezioni distaccate o uffici, sia amministrativi sia di rappresentanza, su tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.
- Il trasferimento della sede legale in altro Comune è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, anche a seguito di modifica statutaria.
- Il Consiglio Direttivo delibera il trasferimento della sede legale in altro luogo all’interno del medesimo Comune, senza necessità di modifica statutaria.
- L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, ai sensi dell’art. 30 del presente Statuto.
Articolo 2 – Oggetto sociale e Scopo
- L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 del D. Lgs. 36/2021 e s.m.i.
- Essa, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 s.m.i., ha per finalità l’esercizio, lo sviluppo e la diffusione in via stabile e principale, dell’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina degli scacchi, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività di formazione, didattica, preparazione e l’assistenza per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
- L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività e gratuità delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana e di ogni Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi annualmente; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
- Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
- Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere nei limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali-sportivi e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazione ed iniziative;
- organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento psicofisico;
- promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva sopra indicata;
- gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
- esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, quali, sponsorizzazione, promo pubblicitaria, cessione di diritti con obiettivi di autofinanziamento;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari anche per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate;
- collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive autorizzate dai rispettivi enti sportivi alla quale delibererà di aderire.
- L’associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.
Articolo 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 – Soci – Domanda di ammissione
- Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione Scacchistica Italiana e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
- Chi intende essere ammesso come socio dovrà provvedere al versamento del contributo associativo fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.
- La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
- In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
- La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci
- Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante l’esercente la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente ai sensi del precedente art. 4, comma 4, del presente Statuto.
- Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 15. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
- I Soci hanno l’obbligo:
- di mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dell’Associazione e degli altri Soci e di osservare l’obbligo di lealtà, probità e rettitudine;
- di versare, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, la Quota Associativa annua;
- di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni dell’Associazione, nonché quelli del C.O.N.I. ed eventualmente del C.I.P. e degli organismi internazionali di riferimento, dalla stessa recepiti, e accettarli come personalmente cogenti.
- I Soci non vantano alcun diritto nei confronti del Patrimonio sociale dell’Associazione.
Articolo 6 – Decadenza dei soci
- I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
- Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
- L’associato radiato non può essere più ammesso.
Articolo 7 – Tesserati
- L’Associazione consente la partecipazione alla sola vita sportiva associativa alle persone fisiche che prendono parte alle discipline sportive promosse dall’Associazione previo pagamento di contributo supplettivo, nel rispetto del suo Statuto e dei suoi Regolamenti. Tali soggetti, qualora l’ente sportivo di riferimento lo consenta, acquisiranno lo status di Tesserati e, nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento sportivo, saranno legati all’Associazione per tutta la durata del tesseramento, come previsto dagli enti sportivi di riferimento.
- Ai sensi dell’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 36/2021, il tesseramento è l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l’Associazione, secondo gli status previsti dall’ente sportivo (atleta, tecnico, dirigente, ufficiale di gara).
- I Tesserati dell’Associazione ricoprono uno status attinente all’attività sportiva agonistica e non agonistica in favore dell’Associazione, secondo quanto previsto dall’ente sportivo.
- Il Tesserato ha diritto di partecipare all’attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dall’ente sportivo di appartenenza dell’associazione per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi sociali, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
- L’Associazione ha facoltà di garantire agli Atleti Tesserati particolare assistenza e supporto all’attività sportiva praticata.
- I Tesserati sono in possesso della tessera rilasciata dagli Organismi Sportivi cui l’Associazione è affiliata, nel rispetto delle qualifiche previste dalla regolamentazione dell’ente sportivo di riferimento, del C.O.N.I. e/o del C.I.P.
- I Tesserati sono tenuti all’osservanza delle norme dettate dalla Federazione nazionale e internazionale di appartenenza, nonché dal C.O.N.I., dal C.I.O. e, ove paralimpici, dall’I.P.C. e dal C.I.P.
- La tessera agli Organismi Sportivi di appartenenza vincola l’Atleta all’Associazione secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.
Articolo 8 – Tesserati minorenni
- Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
- Ai sensi dell’art. 16, comma 1, D.Lgs. 36/2021, la richiesta di tesseramento del minore è presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell’art. 316 c.c. Inoltre, in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile.
- I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le disposizioni relative all’ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso l’Associazione, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai precedenti commi 1 e 2.
- Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992, hanno presentato tale richiesta.
Articolo 9 – Organi
- Gli organi sociali dell’Associazione sono:
- a) l’Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo
- b) il Presidente;
- c) il Vice – Presidente
- e) il Segretario – Tesoriere
Articolo 10 – Funzionamento dell’assemblea
- L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
- L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea, che non sia in conflitto di interessi, ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
- L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
- Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
- Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
- L’Assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e non discriminazione dei Soci. In particolare, è necessario che:
- sia consentito al presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare regolarmente alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Articolo 11 – Diritti di partecipazione
- Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Per i soci minorenni il diritto di voto nelle assemblee sarà esercitato da chi ne esercita la potestà genitoriale. Il Consiglio direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
- Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Articolo 12 – Assemblea ordinaria
- La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
- L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice – Presidente, oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede Ordinaria sia Straordinaria.
- L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo.
- Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 10, comma 2. 5. In particolare, l’Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell’organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
- delibera in merito l’approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 39/2021;
- delibera sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto;
- deliberare l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.
- Sono ammesse le Assemblee con modalità “da remoto” ai sensi dell’art. 10, comma 9, del presente Statuto.
Articolo 13 – Validità assembleare
- L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
- L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, e redatto il relativo verbale, tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria, sarà validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del relativo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 14 – Assemblea straordinaria
- L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
- L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, sulla trasformazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva, la fusione scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione e devoluzione del suo patrimonio, sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.
Articolo 15 – Consiglio direttivo
- Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall’assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
- Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il diritto di elettorato passivo di acquisisce automaticamente con la maggiore età e può esercitarsi nella prima assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.
- Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- In caso di parità il voto del presidente è determinante.
- Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
- È fatto divieto per il Presidente e i Consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ambito della medesima F.S.N., D.S.A. o E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall’I.P.C. e dal C.I.P., fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli Organismi sportivi affilianti.
- È previsto, se deliberato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’assolvimento del proprio incarico e per la partecipazione a riunioni fuori dalla sede sociale.
Articolo 16 – Dimissioni del Consiglio Direttivo
- Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. In caso di dimissione o impedimento del Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo nomina un consigliere cui attribuisce le relative funzioni.
- Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
- La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate a tutti gli Organismi cui l’Associazione aderisce unitamente ad una copia del relativo verbale di delibera.
Articolo 17 – Convocazione direttivo
- Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
- Il Consiglio direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” ai sensi degli artt. 10 comma 9 e 12, comma 5, del presente Statuto.
Articolo 18 – Compiti del consiglio direttivo
- Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- curare gli affari d’ordine amministrativo e redigere il Rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
- stabilire le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta l’anno e convocare, ove necessario, l’Assemblea Straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;
- determinare l’importo delle Quote Associative d’iscrizione e i contributi supplettivi per la partecipazione all’attività sportiva, formativa, didattica, etc.;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei Soci;
- amministrare i beni sociali e di curarne l’incremento;
- decidere su tutte le questioni che interessano il normale funzionamento economico sportivo dell’Associazione;
- assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali Volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. in materia di lavoro sportivo;
- l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- l’istituzione di Commissioni e la nomina di rappresentanti in Organismi Pubblici e Privati, Federazioni e altri Enti;
- la facoltà di nominare tra i Soci, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, che potranno essere impugnati dinanzi all’Assemblea;
- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci o su eventuali cause di esclusione;
- nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni anche ai sensi dell’articolo 33, comma 6, del D. Lgs. 36/2021;
- curare l’interesse dei Soci e dell’Associazione nei confronti di altre società sportive e pubblici poteri, sia direttamente che tramite gli enti sportivi;
- qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.
Articolo 19 – Il presidente
- Il Presidente è eletto dall’Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
- Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
- Presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
- Ha la legale rappresentanza dell’Associazione.
- Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione, ovvero, in caso di impossibilità di svolgimento del Consiglio Direttivo, senza indugio.
Articolo 20 – Il vicepresidente
- Il Vice – Presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Articolo 21 – Il segretario e il Tesoriere
- Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
- Qualora esse siano attribuite a soggetti diversi, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero, nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice – Presidente.
- Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero, dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice – Presidente.
- Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento e attende alla corrispondenza.
- Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
- Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il Rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
- Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Articolo 22 – Obblighi di Comunicazione
- La nomina dei titolari degli organi dell’Associazione, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale entro 30 giorni dalla variazione, salvo differente termine previsto dai regolamenti dell’ente sportivo.
- Le variazioni di cui al precedente comma devono essere altresì comunicate, unitamente a copia del verbale, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla variazione, ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa vigente applicabile.
Articolo 23 – Il rendiconto
- L’Associazione redige e tiene regolarmente il Rendiconto economico-finanziario.
- Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto dell’Associazione, sia preventivo sia consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
- Il Rendiconto consuntivo ha la funzione di informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
- Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci. In occasione della convocazione dell’Assemblea Ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti i Soci copia del Rendiconto stesso.
- L’intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Rendiconto da parte dell’Assemblea. In questo caso si applica quanto previsto dall’art. 14, comma 3, del presente Statuto.
Articolo 24 – Anno sociale
- L’anno sociale e l’esercizio finanziario hanno la durata di 12 mesi, dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo.
Articolo 25 – Patrimonio e il divieto di distribuire degli utili
- Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- i versamenti dei Soci a qualsiasi titolo denominati;
- beni mobili/immobili di proprietà dell’Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
- contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di Enti e soggetti sia Pubblici sia Privati;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del Rendiconto.
- I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle Quote Associative annuali ed eventuali contributi supplettivi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
- L’Associazione destina eventuali Avanzi di gestione e/o Utili allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
- Le somme versate per le Quote Associative annuali, non sono rimborsabili in nessun modo, neppure agli eredi in caso di morte.
- È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Soci, Atleti, Tecnici, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021.
- Trovano altresì applicazione l’art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.
- L’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche non comporta l’obbligo di trasmissione dei dati e delle notizie di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto12 legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Articolo 26 – Lavoratori e Volontari
- Il rapporto di lavoro sportivo intercorrente con l’Associazione è regolato dall’art. 25 e ss. del D.Lgs. 36/2021.
- I lavoratori dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’art. 25 e ss., D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. a far data dalla sua decorrenza, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
- La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.
- È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2021, che svolge verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del C.O.N.I., del C.I.P. e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato, le mansioni rientranti, sulla base dei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. In ogni caso, si rinvia per le figure di lavoratore sportivo a quanto previsto dall’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.
- Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei Volontari, ivi compresi i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in conformità all’art. 25, comma 6, del D.Lgs. 36/21, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario, o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 36/2021.
Ricorrendone i presupposti, l’Associazione può altresì avvalersi per l’espletamento delle proprie attività sportive di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.
In ogni caso, non sono lavoratori sportivi, ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
- Le prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente nella misura delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, nel rispetto della normativa vigente. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal C.O.N.I., dal C.I.P. e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell’art. 36, comma 6 quater, D.Lgs. 36/2021. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
- Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione cui il Volontario è Socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
- È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i Volontari, se non tesserati, in capo all’Associazione che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- L’Associazione si impegna ad acquisire ogni documento utile e/o necessario per le finalità di cui al presente articolo ai sensi della normativa vigente applicabile, ivi compreso quanto previsto dall’art. 33, ultimo comma, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
Articolo 27 – Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
- Il rapporto di lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo intercorrente con l’Associazione è regolato dall’art. 28 del D.Lgs. 36/2021.
- Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i requisiti di cui all’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 36/2021.
- L’Associazione provvederà a comunicare, secondo la normativa vigente, al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, nelle forme e modalità di cui all’art. 6 del D.Lgs. 39/2021, nonché delle relative disposizioni attuative. L’Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
Articolo 28 – Sezioni
L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 29 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.
Articolo 30 – Scioglimento
- La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
- L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
- La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 31 – Norma di rinvio
- Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana a cui l’associazione è affiliata e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.
- È integralmente recepita ed approvata ogni modifica e/o integrazione che i competenti organi statali o sportivi apportino in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti.
- Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.